NLRB contro Noel Canning

NLRB v. Noel Canning
UNLR contro Noel Canning
TribunaleCorte suprema degli Stati Uniti d'America
Caso573 U.S. 513 (2014)
Nome completo(EN) National Labor Relations Board, Petitioner v. Noel Canning, et al.
(IT) Ufficio Nazionale delle Relazioni Lavorative, Richiedente contro Noel Canning
Sentenza26 giugno 2014
GiudiciJohn Roberts (Presidente della Corte) Antonin Scalia · Anthony Kennedy · Clarence Thomas · Ruth Bader Ginsburg · Stephen Breyer · Samuel Alito · Sonia Sotomayor · Elena Kagan (Giudici associati)
Opinione del caso
Ai fini della Clausola di nomina nel caso in cui il Senato “non sia in sessione” (Cost., Art. II, § 2, Cl. 3), la camera alta è ritenuta “in sessione” quando essa stessa affermi che, secondo le proprie regole, lo sia ed abbia la capacità di gestire le proprie prerogative costituzionali.
Confermata la decisione della Corte d’Appello del Circuito del Distretto di Columbia (D.C.)
Leggi applicate
Articolo II della Costituzione degli Stati Uniti d'America, § 2, Cl. 3

NLRB (o UNLR) contro Noel Canning è una sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti d'America del 2014, che ha definito più precisamente (e limitato) i poteri del Presidente degli Stati Uniti nel processo di nomina che avviene quando il Senato degli Stati Uniti, organo costituzionalmente preposto ad approvare o respingere tali nomine, non sia in sessione.

Nello specifico, la Corte ha affermato all'unanimità che il Presidente non può usare la sua autorità ai sensi della “Clausola di nomina in caso di «periodi fuori-sessione» del Senato” (Recess Appointment Clause - Art. II, §2, Cl.3), prevista dalla Costituzione degli Stati Uniti per nominare funzionari pubblici, a meno che il Senato stesso non si dichiari in pausa (Recess) e non sia, dunque, in grado di deliberare.

D’altro canto, interpretandola e contestualizzandola, la Corte ha altresì dichiarato e confermato che la Clausola consente effettivamente al Presidente di effettuare nomine sia durante le pause intra-sessione che inter-sessione, ma solo se la pausa è di durata sufficiente (più di 3 giorni) e se il Senato non è effettivamente disponibile per la deliberazione (a differenza delle cosiddette “Sessioni pro forma”), limitando così le future nomine “temporanee”. La Corte ha infine stabilito anche che qualsiasi posto vacante può essere colmato durante la pausa, indipendentemente dal momento in cui è sorto.


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